Regolamento

I.    Natura – Fine – Membri

Art.1 La CEC è l’organismo costituito dai Pastori della Regione Campania allo scopo di promuovere un’azione pastorale comune in favore delle Chiese particolari loro affidate e una maggiore comunione tra i suoi membri. Essa è organicamente collegata alla CEI (St. CEI 43,1)

Art.2 La Regione Ecclesiastica Campana gode di personalità giuridica canonica per decreto della Congregazione per i vescovi del 4/11/1994; ha acquisito anche quella civile, quale ente ecclesiastico, il 16/2/1996 ed ha sede in Napoli; con la denominazione “Regione ecclesiastica campana” è iscritta nel registro delle persone giuridiche presso la cancelleria del tribunale civile di Napoli.

Art.3 Sono membri della CEC i vescovi diocesani, il prelato territoriale, gli abati territoriali, i vescovi coadiutori, i vescovi ausiliari, gli amministratori diocesani. I membri, compresi gli amministratori diocesani, partecipano alle attività della conferenza dal momento in cui ha inizio, a norma del diritto, l’esercizio del loro ministero; i vescovi eletti e coloro che per diritto sono ad essi equiparati, fino a quando non iniziano il loro ministero ricevono le comunicazioni e partecipano alle riunioni della conferenza con voto consultivo; i vescovi emeriti che risiedono nella regione sono invitati alle riunioni della conferenza e godono di volto consultivo.

 

II. Organi 

Art.4  Sono organi della CEC:

1) l’assemblea, 2) la  presidenza, 3) la segreteria

II.1. Assemblea

Art.5 La CEC esercita la propria attività collegiale ordinariamente nell’assemblea.

Art.6 L’assemblea si riunisce in sessione ordinaria almeno tre volte all’anno secondo un calendario ed un programma fissato all’inizio dell’anno pastorale; in sessione straordinaria ogni qualvolta per giusta causa la presidenza lo ritenga necessario o ne sia fatta richiesta da almeno un terzo dei membri.

Art.7 I membri sono tenuti a partecipare ai lavori dell’assemblea. Coloro che per giusta causa ne fossero impediti, non possono farsi rappresentare né delegare il voto, ma nel darne comunicazione al Presidente, potranno inviare il loro parere scritto sugli argomenti all’ordine del giorno.

Art.8   Per la validità delle sessioni è richiesta la presenza dei due terzi dei membri effettivi.

Art.9 All’Assemblea compete:

a) eleggere il presidente, il vice presidente, il segretario, scegliendoli tra i vescovi diocesani e i loro equiparati in iure;

b) eleggere i vescovi delegati per settori di attività pastorali, possibilmente corrispondenti con quelli propri delle commissioni episcopali della CEI;

c) nominare l’economo della Conferenza;

d) nominare se lo ritiene opportuno e sentito il Segretario, al di fuori dei suoi membri, il sottosegretario;

e) nominare su proposta dei vescovi delegati gli incaricati regionali per i settori pastorali;

f) istituire commissioni o consulte, quando se ne presenta Ia necessità, per la soluzione di questioni pastorali d’interesse generale valutandone ed approvandone le conclusioni;

g) approvare i bilanci preventivo e consuntivo, predisposti dall’economo;

h) proporre argomenti da trattare da parte degli organi competenti della C.E.I.; í) designare i candidati per le  liste elettorali delle commissioni episcopali della C.E.I.;

j) emanare dichiarazioni e documenti pastorali a nome dei Vescovi della C.E.C.;

k) nell’ambito delle sue competenze, confermare le designazioni delle associazioni ecclesiali, secondo i rispettivi statuti;

l) approvare e modificare il presente regolamento

Art. 10

 1.Le decisioni dell’assemblea sono prese con 1% maggioranza assoluta dei voti dei presenti, che godono di voto deliberativo. Per quelle deliberazioni riguardanti materie ritenute di particolare rilevanza è richiesta la maggioranza dei due terzi dei membri della Conferenza, con voto deliberativo,

2.Le deliberazioni che approvano eventuali accordi o intese con la Regione civile Campania o con i suoi organi hanno efficacia vincolante per tutte le diocesi, a condizione che abbiano ottenuto la “recognitio” della Santa Sede.

3.Le deliberazioni di carattere pastorale hanno efficacia nelle  singole diocesi se promulgate dal rispettivo Vescovo.

Art.11 La presidenza può invitare alle sessioni dell’assemblea, senza diritto di voto, rappresentanze degli organismi e movimenti ecclesiali operanti nella regione, nonché esperti delle materie trattate.

Art.12

1.Sui lavori dell’assemblea possono essere date informazioni e comunicati alle Comunità ecclesiali ed alla pubblica opinione nel modo stabilito dai membri, i quali si atterranno al dovuto riserbo e rispetteranno il segreto sugli argomenti o sugli interventi di loro natura riservati.

2. Il comunicato finale circa i lavori dell’Assemblea è predisposto dal segretario e approvato dal presidente; esso viene portato a conoscenza delle Diocesi e pubblicato nei Bollettini diocesani.

3. Qualora l’Assemblea, in particolari circostanze , intenda emanare una dichiarazione avente particolare rilievo, la preparazione del testo è affidata al Vescovo delegato (o a un gruppo di Vescovi designati dal presidente); il documento deve essere approvato, almeno nella sua sostanza, dalla CEC, demandando Ia stesura del testo definitivo al presidente.

Art.13

L’assemblea può costituire commissioni e consulte regionali con compiti di studio, di proposta e d’animazione.

Spetta alla stessa assemblea approvarne i relativi regolamenti, i programmi di attività come anche eventuali atti e dichiarazioni destinati alla pubblicazione.

 

II.2. Presidenza

Art.14  La presidenza è costituita dal presidente, dal vice  presidente e dal segretario.

Art. 15  La presidenza:

a)    cura l’attività della Conferenza e l’esecuzione delle sue decisioni;

b)   prepara l’ordine del giorno delle sessioni dell’assemblea, tenendo conto    delle proposte dei membri;

c)    in casi gravi e urgenti assume, a nome proprio, le decisioni spettanti per sé alta Conferenza, dandone appena possibile, comunicazione a tutti i membri.

Art.16  La presidenza si riunisce ordinariamente tre volte l’anno, prima di ogni sessione dell’assemblea; straordinariamente ogni qualvolta il presidente Io ritenga opportuno.

 

II. 3. Presidente

Art. 17  II presidente:

a) dirige e rappresenta la Conferenza;

b) rappresenta legalmente la Regione Ecclesiastica, anche di fronte a qualsiasi autorità, tanto canonica quanto civile;

c) cura le relazioni con la S. Sede e con la C.E.I.,

d) convoca le sessioni dell’assemblea e le presiede. Può affidare la  funzione di moderatore dei lavori della assemblea ad alto membro della stessa;

e) convoca la presidenza e ne presiede le riunioni;

f)  in casi di particolare urgenza, prende decisioni sulle quali, poi, riferisce alla Conferenza;

g)    informa la Conferenza sui lavori del Consiglio Permanente della C.E.I. e si fa portavoce dei voti della Conferenza presso il Consiglio.

Art.18  In caso di assenza o di impedimento del presidente, come anche in caso di vacanza dell’ufficio, lo sostituisce il vice presidente.

 

II. 4.  Segreteria

Art .19  Il segretario:

a) coadiuva il presidente nell’adempimento delle sue funzioni;

b) coordina, secondo i criteri stabiliti dalla presidenza, le attività dei diversi settori pastorali a livello regionale; propone ad essi le tematiche che la Conferenza intende approfondire; ne accoglie le proposte, riferendone alla presidenza;

c) comunica ai membri la convocazione delle riunioni e ne trasmette l’ordine del giorno;

d) redige i verbali delle sessioni dell’assemblea e della presidenza e ne invia copia a tutti i membri;

e) cura I’ ordinaria tenuta dell’ archivio della Conferenza;

f) trasmette alla Nunziatura Apostolica, alla Congregazione per i Vescovi e alla segreteria della C.E.I. copia dei verbali delle riunioni della Conferenza;

g) prepara la necessaria documentazione per le sessioni dell’assemblea e della presidenza.

Art. 20  Per lo svolgimento delle sue funzioni il segretario è coadiuvato dal sottosegretario.

 

II 5. Settori Pastorali

Art 21

1. L’Assemblea, per studiare e formulare la soluzione dei problemi relativi alle finalità della Conferenza, costituisce Settori con carattere di stabilità. Questi, pertanto, hanno compiti di studio, di proposta e di animazione; non hanno potestà deliberativa né funzioni esecutive.

2. Ai Settori spetta:

a) esaminare i problemi specifici relativi alle varie finalità della Conferenza;

b) formulare le soluzioni, sottoponendo le proposte all’Assemblea;

c) promuovere per mandato dell’Assemblea le opportune iniziative;

d) favorire la mutua collaborazione tra loro quando ciò sia richiesto da tematiche implicanti competenze connesse.

3. Ciascun Settore è diretto dal Vescovo delegato, il quale è coadiuvato  dall’incaricato regionale, designato dalla Conferenza, su proposta dello stesso Vescovo delegato.

4. Almeno una volta all’anno i Settori informano l’Assemblea circa le loro attività.

 

III. Economo – Mezzi Economici

Art.22.  L’economo

a) cura l’amministrazione ordinaria dei beni della C.E.C., secondo le indicazioni generali approvate dall’assemblea;

b)prepara i bilanci preventivo e consuntivo da sottoporre all’approvazione dell’assemblea.

Art.23 I mezzi economici per l’attività della C.E.C, provengono:

a)    dal contributo ricevuto dalla C.E.I. dai fondi dell’otto per mille:

b)   da un contributo annuo a carico delle diocesi, determinato secondo i criteri approvati dall’ assemblea;

c)    da eventuali contributi di enti e persone fisiche, da lasciti e donazioni.

 

IV. Elezioni

Art. 24  Tutte le cariche elettive e le nomine della Conferenza hanno durata quinquennale e possono essere riconfermate.

Art. 25  Le elezioni si svolgono a norma del can. 119,1 del  C.J.C, e  a scrutinio segreto.

Art. 26  Per lo svolgimento delle elezioni il presidente propone la nomina di due scrutatori.

Norma di  Rinvio

Art 27  Per quanto non previsto negli articoli precedenti si fa riferimento alle norme del diritto canonico e alle leggi civili in quanto applicabili agli enti ecclesiastici.

Info

Conferenza Episcopale Campana

Segreteria:
Piazza Bartolo Longo 1
80045 Pompei NA

info@conferenzaepiscopalecampana.it
Tel. 081 8577255

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